Dal 12 gennaio 2024 il nuovo regolamento per il microcredito

Modifiche Normative del Microcredito: Analisi del Decreto Ministeriale 211/2023

Categoria: Microcredito, News
Pubblicato il: 19 Gen 2024

Il Decreto ministeriale 211/2023 ha recentemente modificato l’impianto normativo che governa il microcredito. Una modifica già anticipata in finanziaria nel 2022, con l’obiettivo di ampliare il perimetro di azione del microcredito imprenditoriale, ma che non lascia spazio a una crescita del settore.

Nuova Durata dei Finanziamenti

La nuova normativa ha innalzato la durata del finanziamento da 7 a 10 anni per i nuovi finanziamenti. Questo aspetto positivo sarebbe stato auspicabile comprendesse anche le imprese finanziate prima del nuovo decreto. Tali imprese, indebolite dalla crisi da COVID-19 prima e dal contesto socio-economico successivo, hanno beneficiato della moratoria prevista dal Decreto “Cura Italia”. Oggi si trovano sole con piani di rimborso insostenibili.

Massimali e Provvista per gli Operatori

L’innalzamento dei massimali previsto fino a 75.000 Euro (100.000 Euro per le SRL assistite da garanzie reali) non considera la questione della provvista per gli operatori di microcredito. Questo lascia il settore in un’impasse e snatura lo scopo del microcredito. Il principale ostacolo alla crescita del settore non è il tetto massimo del finanziamento. Il limite di 50.000 Euro precedentemente previsto era già in linea con le indicazioni della Commissione Europea. La difficoltà ad accedere alla provvista da parte degli Operatori di Microcredito rimane il vero problema. Il DM 211/2013 rende più complesso il finanziamento degli operatori di microcredito, con limiti di indebitamento più stringenti.

Estensione del Microcredito

Uno degli aspetti positivi del nuovo quadro normativo è l’estensione del microcredito alle imprese già in attività e non solo in fase di avvio e sviluppo. RITMI-Rete Italiana Microfinanza sostiene che l’esclusione finanziaria non riguarda solo le imprese neo-costituite ma anche le imprese mature in particolari fasi del loro ciclo di vita.

Requisiti Dimensionali

Il DM 211/2023 interviene sui requisiti dimensionali di accesso ai finanziamenti in modo incoerente. Da un lato elimina i requisiti relativi ai valori di bilancio dell’impresa. Dall’altro conferma il limite massimo del numero dei dipendenti previsto dal precedente quadro normativo. Una società che svolge solo attività di commercializzazione con un giro d’affari di 5 ML di Euro e meno di 10 dipendenti può accedere al microcredito. Invece, una falegnameria artigiana sotto forma di impresa individuale con 400.000 Euro di fatturato e 6 dipendenti non può. Sarebbe stato più semplice adottare la definizione della Commissione Europea per la micro impresa (fino a 10 occupati; fatturato o bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro).

Mancanza di Riforma per il Microcredito Sociale

Il nuovo decreto non affronta la necessaria riforma del microcredito sociale, rivolto a individui e famiglie in difficoltà. Si perde così un’occasione preziosa di sostenere il processo di inclusione per milioni di cittadini. In particolare al sud, l’inclusione sociale e finanziaria fatica a crescere, lasciando terreno fertile a sovraindebitamento, usura e criminalità finanziaria.

Condividi